venerdì 21 novembre 2008

Trasferimenti interni: le novità del Contratto nazionale

Ci sono due novità importanti nel nuovo Contratto Nazionale in materia di trasferimenti interni agli Atenei.

Innanzitutto fra le materie oggetto di contrattazione viene aggiunta la seguente dicitura:

"criteri generali per la mobilità d'ufficio in caso di trasferimenti in sedi diverse"


Il nostro attuale Regolamento per la Mobilità Interna non è stato oggetto di contrattazione ma solo di informazione alle organizzazioni sindacali, perché approvato dal Consiglio di Amministrazione (i sindacati si sono potuti esprimere con un voto solo in quella sede). Ora questo andrà modificato e la materia andrà portata al tavolo della contrattazione.

L'art. 57 del Contratto affronta poi nel dettaglio il tema della mobilità interna con il seguente comma:

5. Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da una Sede ad altra della medesima Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi telematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli altri criteri e la loro eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.


Anche in questo caso si indica una gestione più rigorosa della mobilità interna, in una direzione che è in sintonia con le considerazione e le proposte di modifica che come RdB avevamo a suo tempo avanzato.

Il punto debole di queste norme sta nella mancata definizione del concetto di "sede", anche se esistono pareri dell'ARAN su materie simili che comprendono quantomeno tutti gli spostamenti che prevedano una sede fisica diversa. Crediamo che vada invece allargato a tutti gli spostamenti tra strutture organizzative anche se fisicamente si trovano nella stessa Sede.

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