giovedì 13 novembre 2008

Promemoria: Pensionamenti d'ufficio

L'Amministrazione ha deciso di utilizzare la norma di legge che prevede la possibilità di imporre il pensionamento a chi abbia raggiunto i 40 anni di servizio. Abbiamo già espresso le nostre considerazione in un precedente comunicato. In questo comunicato vogliamo fornire alcune informazioni utili per i colleghi interessati.

La Legge 133
Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
(...)
11. Nel caso di compimento dell'anzianità
massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto
lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.


Alla legge ha fatto seguito la Circolare della Funzione Pubblica n. 10 che è visibile integralmente qui. Riportiamo la parte più significativa che fa riferimento ai criteri che l'Amministrazione deve utilizzare nell'applicazione della legge:

3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per
coloro
che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (comma
11).Criteri
per la risoluzione.La norma non stabilisce criteri o limiti per la
facoltà
di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del
compimento
dell’anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine
di
preavviso di 6 mesi.E’ comunque auspicabile che ciascuna amministrazione,
prima di procedere all’applicazione della disciplina, adotti dei criteri
generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una
linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte
contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti
in
servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e
quindi
dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei
fabbisogni
professionali o comunque adottati dall’autorità politica. Tra
questi criteri
possono ad esempio considerarsi l’esigenza di
riorganizzazione di strutture in
relazione a progetti di innovazione
tecnologica e ammodernamento anche con
riferimento all’utilizzo di nuove
professionalità, la rideterminazione dei
fabbisogni di personale, la
razionalizzazione degli assetti organizzativi e le
eventuali situazioni di
esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a
specifiche
professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di
razionalizzazione anche in applicazione dell’art. 74 del d.l. n. 112 del
2008.La
disposizione statuisce che rimane fermo “quanto previsto dalla
disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”.
Ciò significa
che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla
prefissata
decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale
decorrenza rimane ferma,
con la conseguenza che l’amministrazione – nel caso
in cui abbia deciso di farlo
– deve esercitare la facoltà tenendo conto di
tale decorrenza evitando che,
cessato il rapporto di lavoro per effetto
della scelta datoriale, il dipendente
possa trovarsi privo del trattamento
retributivo e di quello
previdenziale.(...)La perdurante facoltà
dell’amministrazione.

Una volta che il requisito contributivo si è
maturato, la risoluzione
può essere operata durante l’intero corso del
rapporto; in sostanza, la norma
non accorda un potere che si esaurisce una
tantum al momento del compimento dei
40 anni di contributi, ma una facoltà
che può essere esercitata una volta che la
condizione legale si è
realizzata, sempre - naturalmente - nel rispetto del
termine di preavviso (e
delle disposizioni contenute nel provvedimento di
incarico dirigenziale e
nel contratto accessivo se si tratta di
dirigente).Appare peraltro opportuno
che le scelte delle amministrazioni siano
ponderate in modo tale che i
relativi effetti delineino un orizzonte di
continuità amministrativa
sufficientemente ampio, con riferimento alle esigenze
funzionali da
soddisfare. Più precisamente, in caso di mancato esercizio da
parte delle
amministrazioni della facoltà di cui al comma 11 nei confronti di un
dipendente in possesso dei prescritti requisiti, la successiva eventuale
applicazione del predetto disposto legislativo potrà essere ragionevolmente
operata al sopraggiungere di nuove e oggettive esigenze organizzative.


Il Consiglio di Amministrazione ha solo preso atto (non approvato) della decisione dell'Amministrazione di utilizzare la legge per i pensionamenti di ufficio, richiamata la quale si dichiara:

Ciò premesso, l'Amministrazione, al fine di conseguire i positivi obiettivi
della norma in relazione alle esigenze del personale universitario e
dell'Amministrazione, intende procedere ad applicare tale normativa nei casi
possibili, fatte salve particolari esigenze di servizio per le quali necessita
uno specifico e finalizzato mantenimento in servizio del personale
interessato.

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