giovedì 10 luglio 2008

Commento al Decreto Legge n°112 del 25 giugno 2008

di Gennaro Loffredo (dal sito Dazebao news)

ll decreto si presenta come una vera e propria Finanziaria, formata da 114 articoli. Il testo ufficiale non è ancora noto, e quello ufficioso, sul quale abbiamo sviluppato le prime riflessioni, potrebbe subire aggiustamenti in fase di pubblicazione, ma rappresenta ormai il testo consolidato di riferimento.

Nel testo disponibile manca la numerazione dei commi, per cui è possibile qualche approssimazione di lettura, ma la sostanza è chiara.
L'ispirazione generale in materia di Pubblico Impiego è coerente con la campagna propagandistica delle scorse settimane: irrigidimenti normativi e attacchi al sindacato, in nome della guerra ai "fannulloni", insieme ai tagli indiscriminati al settore pubblico per finanziare l'esenzione dell'ICI sulla prima casa e le prime manovre del nuovo Governo. Se queste manovre avranno seguito, le conseguenze sul servizio pubblico, in particolare su Ricerca, Scuola e Università, saranno pesantissime e determineranno degrado della qualità e delle prestazioni.

Questi gli aspetti che interessano direttamente i nostri settori e, più in generale, il Pubblico Impiego.

L'art. 17 stabilisce la possibilità, per le Università, di trasformarsi in Fondazioni di diritto privato; si badi bene, trasformarsi, non di costituire o partecipare a Fondazioni. Di conseguenza, il patrimonio immobiliare degli Atenei viene trasferito a dette Fondazioni. E' una norma che aliena patrimonio pubblico a favore di soggetti privati. Inoltre, in quanto enti privati, le Fondazioni sono svincolate dalle regole di bilancio e rendicontazione cui è sottoposto il pubblico (ma continuano a percepire il finanziamento statale); il personale tecnico-amministrativo resta nel contratto Università fino alla scadenza del contratto vigente, poi si vedrà.

L'art 73 interviene pesantemente sulla contrattazione integrativa nelle Università e negli Enti di Ricerca limitandone le risorse disponibili. Infatti, vengono congelate tutte le risorse, anche provenienti dal bilancio proprio dell'Ente o dell'Ateneo, aggiuntive al fondo del salario accessorio e che venivano utilizzate per compensare il tetto al fondo determinato dalla legge finanziaria del 2006. Non solo, quel tetto viene ulteriormente ridotto del 10% mettendo in discussione anche quote di salario ormai considerate fisse e continuative. Le relative somme risparmiate vanno versate su un capitolo specifico del bilancio dello Stato.
Infine, nell'articolo si affronta il tema dei controlli della Corte dei Conti su tutti i contratti nazionali pubblici. La norma stabilisce che d'ora in avanti i rilievi della Corte dei Conti sulle ipotesi di rinnovo contrattuale avranno valore prescrittivo; chi in questi anni si è misurato con l'assoluta discrezionalità ed invasività della Corte sui Contratti nazionali sa che spesso l'unico argine all'arbitrario stravolgimento dei testi contrattuali da parte della Corte stessa era la decisione politica del Governo di registrare comunque il contratto anche in presenza di rilievi. D'ora in avanti i rilievi non potranno più essere ignorati: si assegna ad un soggetto terzo, esterno al processo negoziale e allo stesso ruolo di indirizzo del Governo, un potere di interdizione e di condizionamento che può tranquillamente prescindere, come è stato negli ultimi anni, dalle competenze e dal ruolo dell'organo di controllo. Si allungano i tempi per l'effettiva applicazione dei CCNL.

L'art. 77 contiene un generale inasprimento delle normative che riguardano la malattia e i controlli medici. Nessuno difende i falsi malati. Ma se il clima è la caccia al dipendente pubblico anche misure non pregiudizialmente negative diventano ideologiche e sospette.
In particolare in caso di malattia nei primi dieci giorni viene riconosciuto solo il trattamento fondamentale e non quello accessorio fisso e ricorrente. Si allunga solo per il pubblico dipendente il periodo di reperibilità in caso di malattia (8.30-13.00 e 14.00-20.00). Le assenze ed i permessi retribuiti non vengono coperti dal salario accessorio. Le norme, oggetto tipico della contrattazione, non sono più derogabili dai contratti.

L'art. 79 introduce la possibilità per i dipendenti pubblici di chiedere il pensionamento, a discrezione dell'Amministrazione, con cinque anni di anticipo sull'età richiesta. Munifica elargizione, poiché nei cinque anni si percepirebbe il 50% del salario fino a giungere al 70% in caso di impegni nel volontariato e sarà possibile cumulare questo salario con altri lavori autonomi, collaborazioni e consulenze.
Ogni commento è superfluo, salvo il fatto che siamo in presenza di una volontà evidente di abbattere il numero dei dipendenti pubblici ad ogni costo, a prescindere dalle competenze, dal settore, dalla pubblica utilità, dalle necessità effettive del servizio anche consentendo soluzioni che non esistono nel privato.

Nell'art. 81 si esplicita la volontà, attraverso una riorganizzazione degli assetti organizzativi, di procedere ad una riduzione non inferiore al 10% delle piante organiche del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, oltre che interventi finalizzati alla riduzione del numero dei dirigenti pubblici.

Le misure contenute nel decreto sono improntate ad una logica brutalmente semplificatoria: la campagna mediatica contro i "fannulloni" serve a veicolare e a rendere accettabile l'obiettivo fondamentale del Governo; un obiettivo molto ideologico che porta con sé concretissimi interessi economici: demolizione del pubblico in nome del mercato privato.

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