giovedì 8 maggio 2008

Mobilità, straordinario, buoni-pasto

Come da verbale del CdA n° 400/25534 del 11.03.02 con cui è stato approvato il vigente regolamento per la mobilità interna ed è stato contestualmente dato mandato al Magnifico Rettore di rivedere e migliorare il testo in relazione alle esigenze della struttura organizzativa, assumendo i necessari contatti con OO.SS. e RSU ai fini di addivenire all'emanazione del regolamento si allega testo da porre in discussione:

REGOLAMENTO PER LA MOBILITA' INTERNA

Art. 1 Norme generali.
1. Il presente regolamento disciplina la mobilità di personale tecnico-amministrativo tra le strutture dell'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Amministrazione.
2. Il procedimento di mobilità del personale tra le strutture costituisce esercizio del potere di organizzazione del lavoro dell'Amministrazione, in un contesto di oggettive necessità di funzionamento dei servizi e dei processi interni anche in considerazione del miglior inserimento del personale nell'organizzazione del lavoro.
3. Il Rettore, su proposta del Direttore Amministrativo, informate le Organizzazioni Sindacali e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, provvede alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture dell'Ateneo.
4. Il procedimento di mobilità deve tener conto:
- delle dotazioni organiche del personale tecnico amministrativo e della programmazione del fabbisogno di personale;
- della preventiva e motivata valutazione delle esigenze di servizio e della funzionalità delle strutture interessate;
- dell'interesse del lavoratore ad una idonea collocazione per favorirne lo sviluppo professionale;
- delle esigenze fondate su ragioni di salute accertate dall'Amministrazione;
- della preventiva audizione degli interessati;
- della categoria e dell'area professionale di appartenenza del dipendente, nonché delle competenze professionali acquisite dal dipendente, nonché delle funzioni già attribuite con atto formale, fermo restando la richiesta dell'interessato di rinuncia alle predette funzioni.

Art. 2 Mobilità su domanda.
1. La mobilità su domanda è di norma disposta sulla base di una selezione effettuata a seguito di bando di mobilità interna emanato con Decreto Rettorale.
2. Il bando, informate le OO.SS. e le R.S.U., viene emanato e reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Ateneo e nella pagina Web.
3. I posti vacanti, prima di essere coperti da vincitori di concorso, dovranno essere messi a bando di mobilità.
4. Gli interessati possono presentare al Rettore, entro i termini previsti dal bando, motivata domanda di mobilità, allegando curriculum professionale del lavoro espletato presso l'Università che consenta una utile valutazione in merito alla professionalità acquisita ed alle aspirazioni personali.
5. Il Rettore dispone l'accoglimento o meno delle domande in base ai seguenti criteri:
a) competenze professionali del dipendente in rapporto alle necessità della struttura di destinazione;
b) esigenze ed obiettivi di funzionalità delle strutture di provenienza e di destinazione;
c) motivazioni rilevanti espresse dall'interessato tra cui i motivi di salute, di famiglia e di relazione con l'ambiente lavorativo.
6. I provvedimenti di mobilità sono comunicati ai dipendenti interessati ed ai responsabili delle strutture interessate. Le decisioni assunte saranno rese pubbliche mediante affissione all'albo dell'Ateneo e ne verrà data pubblicità nella pagina Web. Gli interessati potranno proporre ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla notifica.
7. Le domande non accolte saranno considerate decadute.
8. Non può essere presentata domanda di trasferimento prima di un anno dal provvedimento di assunzione ovvero dall'ultimo provvedimento di assegnazione ad una struttura.
9. i dipendenti possono liberamente presentare domanda di mobilità anche in mancanza di specifici bandi

Art. 3 Mobilità operata dall'Amministrazione
1. La mobilità operata dall'Amministrazione è disposta fornendo preventiva informazione alle OO.SS e alla RSU per ragioni di servizio nei seguenti casi:
a. esigenze organizzative di riassetto e/o riconfigurazione di uffici e strutture;
b. esigenze straordinarie ed urgenti, anche di carattere temporaneo, volte ad assicurare la funzionalità e il buon andamento dei servizi.
2. Nei casi previsti per legge e contratto e, comunque, ove ritenuto opportuno. In questa fattispecie vengono assicurati i necessari interventi formativi.
3. Gli interessati possono, entro 10 giorni dalla comunicazione, presentare osservazioni e rilievi al Rettore.
4. Agli interessati è data comunicazione dell'inizio del procedimento di mobilità.


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Lavoro straordinario 2008



Nel rammentare che:

- la dotazione annua lavoro straordinario è pari a n° 14.384 ore (corrispondenti a € 201.382,00 al netto degli oneri a carico Ente);

- per l'anno in corso si è provveduto ad assegnare alle strutture dell'Ateneo il 30% del monte ore assegnato l'anno precedente, pari a n° 3.562 ore.

Si propone una ulteriore assegnazione, sino al mese di dicembre, di circa n° 6.400 ore.

Ciò permetterebbe sia di accantonare una quota per l'Amministrazione, al fine di garantire prestazioni inderogabili ed imprevedibili di n° 3.400 ore sia di destinare risorse per le prossime progressioni orizzontali.

La proposta comporterebbe una riduzione dell'8% del monte ore da assegnare, rispetto all'anno 2007.



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ACCORDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO IN SEDI DI LAVORO NON PROVVISTE DI MENSA CONVENZIONATA

Premesso che

" l'erogazione dei buoni pasto è disciplinata dall'art. 49 del CCNL del 09.08.2000;

" il bilancio di previsione al TIT. 01, CAT 2 Cap. 21 "Interventi sociali a favore del personale: mensa e buoni pasto" presenta una disponibilità finanziaria di € 700.000,00=;


LE PARTI TRATTANTI:

preso atto dell'art. 3 della legge 23/1986;

richiamato il precedente accordo di contrattazione integrativa, in materia di buoni pasto, sottoscritto dalle parti in data 19.05.1997;

ravvisata la necessità di modificare ed integrare l'accordo sopra richiamato;

CONVENGONO

Il buono pasto è riservato al personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché ai collaboratori esperti linguistici.

L'Ateno riconosce n° 2 buoni pasto settimanali, sino ad un massimo di n° 50 buoni a semestre, al personale tecnico-amministrativo che opera in sedi di lavoro non provviste di mensa convenzionata.

La suddetta dotazione semestrale di n° 50 buoni è rilasciata anticipatamente dal Settore Economato e Provveditorato, previo conguaglio delle assenze effettuate nei sei mesi precedenti. Non danno luogo a decurtazione le due settimane di ferie obbligatorie.

Ha diritto al buono pasto il personale tecnico-amministrativo che effettua, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, uno o più rientri pomeridiani per un totale orario giornaliero superiore alle sette ore, dopo la decurtazione della relativa pausa pranzo di 30 minuti.

I buoni pasto hanno un valore nominale complessivo di € 8,00 e sono assoggettati alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione - per la parte eccedente € 5,29.

Inoltre, alla data odierna, sono attive mense convenzionate presso il Campus Universitario e l'insediamento ospedaliero.

I dipendenti che prestano servizio presso tali sedi hanno la facoltà di optare semestralmente tra buono pasto e buono mensa.


Collaboratori esperti linguistici

I collaboratori linguistici hanno diritto a n° 2 buoni pasto settimanali, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di servizio di fatto superiore alle 7 ore con una pausa pranzo di almeno 30 minuti.

Il rilascio dei buoni potrà essere richiesto, a posteriori, al Servizio Provveditorato che provvederà al relativo rilascio dietro certificazione del Servizio Gestione attestante la quantificazione semestrale a cui il dipendente ha di fatto diritto.

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