lunedì 7 aprile 2008

Buoni-Pasto: a che punto siamo

Dopo la sintesi sulla contrattazione inviata il 3 aprile scorso riprendiamo in modo più dettagliato i vari temi. Iniziamo con la discussione in merito ad un nuovo accordo per la distribuzione dei buoni-pasto.

Le questione sulle quali è aperta la discussione con l'Amministrazione:

1) non è accettabile una premessa che vincoli la parte sindacale a riconoscere preliminarmente che non è possibile mettere a bilancio neanche un euro in più per i buoni-pasto.
Un simile vincolo impedisce qualsiasi miglioramento anche per il futuro e fa venir meno la possibilità, in sede di Consiglio di Amministrazione, da parte dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, di chiedere una variazione del bilancio stesso.

2) portare a 50 gli attuali 45 buoni a semestre non apporta nessun beneficio reale se non si sopprime il vincolo dei due buoni a settimana. Togliendo questo vincolo è possibile mantenere i buoni anche quando, per vari motivi, si debba effettuare in via eccezionale più di due rientri nella stessa settimana.

3) il conguaglio dei buoni, tra quelli assegnati anticipatamente e i rientri effettivamente effettuati, dovrebbe essere calcolato su base annua e non semestrale, per consentire un migliore recupero dei rientri.

4) si è proposto di fissare un certo numero di extra-buoni (4.800 annui) da ripartire, sulla base delle disponibilità, tra coloro che effettuino più due rientri a settimana.

Allo stato del confronto, mentre sul secondo e terzo punto si è verificata una certa disponibilità dell'Amministrazione, sul primo e sul quarto si è espressa una chiusura che riteniamo non giustificata.


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Proposta presentata dall'Amministrazione

ACCORDO DI ATENEO PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI CHE PRESTANO SERVIZIO IN SEDI DI LAVORO NON PROVVISTE DI MENSA CONVENZIONATA

Premesso che

" che l'art. 49 comma 2 del CCNL del 09.08.2000 testualmente recita: "nell'ipotesi in cui le Amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio di erogare buoni pasto…"

" il bilancio di previsione al TIT. 01, CAT 2 Cap. 21 "Interventi sociali a favore del personale: mensa e buoni pasto" presenta una disponibilità finanziaria di € 700.000,00=;..

" non risulta possibile alcuna integrazione alla disponibilità di bilancio su esposta;


LE PARTI TRATTANTI:

preso atto dell'art. 3 della legge 23/1986;

richiamato il precedente accordo di contrattazione integrativa, in materia di buoni pasto, sottoscritto dalle parti in data 19.05.1997;

ravvisata la necessità di modificare ed integrare l'accordo sopra richiamato;

CONVENGONO

Il buono pasto è riservato al personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché ai collaboratori esperti linguistici.

L'Ateno riconosce n° 2 buoni pasto settimanali, sino ad un massimo di n° 50 buoni a semestre, al personale tecnico-amministrativo che opera in sedi di lavoro non provviste di mensa convenzionata.

La suddetta dotazione semestrale di n° 50 buoni è rilasciata anticipatamente dal Settore Economato e Provveditorato, previo conguaglio delle assenze effettuate nei sei mesi precedenti. Non danno luogo a decurtazione le due settimane di ferie obbligatorie.

Ha diritto al buono pasto - entro il limite massimo di n° 2 settimanali - il personale tecnico-amministrativo che effettua, indipendentemente dall'articolazione dell'orario di lavoro, uno o più rientri pomeridiani per un totale orario giornaliero superiore alle sei ore, dopo la decurtazione della relativa pausa pranzo di 30 minuti.

I buoni pasto hanno un valore nominale complessivo di € 8,00 e sono assoggettati alle ritenute previdenziali e fiscali per il dipendente e agli oneri previdenziali e all'IRAP per l'Amministrazione - per la parte eccedente € 5,29.


Inoltre, alla data odierna, sono attive mense convenzionate presso il Campus Universitario e l'insediamento ospedaliero.

I dipendenti che prestano servizio presso tali sedi hanno la facoltà di optare semestralmente tra buono pasto e buono mensa.


Collaboratori esperti linguistici

I collaboratori linguistici hanno diritto a n° 2 buoni pasto settimanali, limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di servizio di fatto superiore alle 7 ore con una pausa pranzo di almeno 30 minuti.

Il rilascio dei buoni potrà essere richiesto, a posteriori, al Servizio Provveditorato che provvederà al relativo rilascio dietro certificazione del Servizio Gestione attestante la quantificazione semestrale a cui il dipendente ha di fatto diritto.


Parma, _____________________




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Art 49 del Contratto nazionale secondo comma

2. Nell’ipotesi in cui le amministrazioni decidano - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - di erogare buoni pasto, l’erogazione viene fatta in applicazione dei seguenti criteri:

- nel caso di orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro;

- per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto;

- per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario di lavoro ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista, all’interno della quale va consumato il pasto.



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