giovedì 27 novembre 2008

L'arroganza non paga

L'Amministrazione, con un messaggio mail firmato dal Delegato del Rettore al Personale, ha comunicato di avere "temporaneamente" bloccato il procedimento relativo alla riorganizzazione dell'Ateneo. La comunicazione è arrivata alle organizzazioni sindacale e agli interessati ai provvedimenti di trasferimento (sia "coatti" che volontari).

Viene data come motivazione della sospensione l'emanazione del nuovo Contratto nazionale, avvenuta il 16 ottobre scorso.

Il Contratto nazionale modifica le procedure per la mobilità interna ed in particolare rinvia alla contrattazione locale le modalità per la gestione dei trasferimenti d'ufficio, come peraltro avevamo segnalato in contrattazione già diverso tempo fa, visto che il testo del contratto era noto dalla fine di luglio.

Le norme del Contratto nazionale si propongono di tutelare meglio il personale e di dare maggiore trasparenza alla mobilità interna sottraendola il più possibile alla logica delle clientele e della discrezionalità.

Le modifiche del Regolamento di Mobilità Interna del nostro Ateneo, volute dall'Amministrazione e avallate dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali andavano nella direzione opposta.

L'operazione compiuta sui trasferimenti, nella quale venivano mescolate arbitrariamente situazioni molto diverse, si è rivelata arrogante, pasticciata e priva delle basi minime di legittimità.

L'avevamo definita "un'arma da guerra" contro il personale tecnico-amministrativo. Si è rivelata, per fortuna e per l'opposizione determinata di alcune organizzazioni sindacali, tra cui RdB, un'arma spuntata. Questo è un bene per tutti, non solo per chi era stato, in questo momento, direttamente ed ingiustamente colpito da un provvedimento di trasferimento coatto.

Adesso bisogna subito ripristinare condizioni di legalità a partire dall'applicazione del contratto nazionale sulla mobilità volontaria e dall'apertura del confronto in contrattazione sulla mobilità d'ufficio, disattivando l'art.3 del Regolamento d'Ateneo.

Se si vuole trarre una "morale" da questa come da altre vicende pensiamo che:

1) perseguire il confronto preventivo con tutte le parti sindacali, anziché seguire improvvisati e non disinteressati "consiglieri", eviterebbe all'Amministrazione di commettere errori grossolani;

2) in un momento di difficoltà per l'Ateneo è ancora più importante che chi ha il potere dimostri di saperlo utilizzare nell'interesse generale, valorizzando al meglio l'impegno e la disponibilità che tanti dipendenti mettono tutti i giorni perché le cose funzioni.

martedì 25 novembre 2008

Bloccati tutti i trasferimenti

Alle Organizzazioni Sindacali
e R.S.U.

Al
Personale interessato

LORO SEDI


Facendo riferimento alle precedenti comunicazioni, l’iter procedimentale afferente la programmata riorganizzazione dell’amministrazione dell’Ateneo è stata temporaneamente sospesa alla luce dell’avvenuta pubblicazione del CCNL del comparto Università del 16 ottobre 2008.

Conseguentemente devono intendersi prive di qualsivoglia effetto le comunicazioni anticipate in previsione dell’iter procedimentale di cui sopra.

Di ciò si dà comunicazione a codeste OO.SS e R.S.U. e al personale interessato dovendosi con ciò ritenere revocato quanto precedentemente comunicato nelle diverse forme e sedi.

lunedì 24 novembre 2008

Il disegno di legge sulla riforma del lavoro pubblico

Dal sito dell'RdB CUB dell'Inps Lombardia riprendiamo questa sintesi del disegno di legge sul lavoro pubblico approvato dalla Commissione lavoro del Senato.

SINTESI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 847 (Riforma del lavoro pubblico)


Il 14 novembre scorso la Commissione Lavoro del Senato ha approvato il disegno di legge sul lavoro pubblico N. 847, celebrato dal ministro Brunetta - con i soliti toni trionfalistici - come la grande riforma della Pubblica Amministrazione, frutto di un accordo “bipartisan” tra maggioranza e minoranza. Il testo, infatti, nasce dalla sintesi tra la proposta originaria dello stesso Brunetta, e la proposta a firma del prof. Ichino, senatore del PD. Riteniamo utile in questo momento fornire una sintesi dei principali punti del DDL, riservandoci di darne una valutazione complessiva, attraverso il contributo delle strutture RdB e dei lavoratori.

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni)

L’articolo 1 reca la delega al Governo ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, per modificare tutta la materia del lavoro pubblico, e fissa gli obiettivi da perseguire: uniformare la regolazione del lavoro pubblico con quello privato, in particolare nel sistema delle relazioni sindacali; riformare la contrattazione collettiva; introdurre sistemi interni ed esterni di valutazione del personale; valorizzare la meritocrazia e il sistema premiale; definire in termini più rigorosi la responsabilità dei dipendenti; affermare il ricorso al concorso per l’accesso al lavoro pubblico e per le progressioni interne.

Articolo 2

(Princìpi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche)

Nella stesura originaria l’art. 2 segnava il definitivo svuotamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, imponendo la riserva di legge sulle seguenti materie: organizzazione degli uffici; valutazione del personale; sistemi premiali e incentivi alla produttività; regime delle sanzioni disciplinari; criteri generali sulla progressione professionale. Nel testo passato in commissione è data facoltà al Governo di fissare gli ambiti di competenza tra legge e contrattazione attraverso i decreti legislativi.

La contrattazione collettiva non potrà derogare ai limiti economico-finanziari fissati dalla legge e le norme contrattuali contrarie ai vincoli di bilancio saranno considerate nulle; la contrattazione rimane in funzione residuale e privata di ogni autonomia negoziale.

Le procedure negoziali saranno uniformate a quelle del settore privato; l’Aran sarà soggetta in misura più stringente al potere direttivo dei comitati di settore; saranno rafforzati i controlli sui contratti integrativi. Il punto l) dispone, inoltre, in modo piuttosto farraginoso e generico nuove competenze per la contrattazione integrativa, sempre nel rispetto rigoroso dei vincoli di bilancio, a livello territoriale e tra più amministrazioni.

Articolo 3

(Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva)

L’art.3 riguarda il sistema di valutazione delle strutture pubbliche e del personale dipendente in base ad una serie di indicatori di produttività, e prevede il coinvolgimento degli utenti nelle procedure di valutazione, anche attraverso mezzi di tutela giurisdizionale (class action).

Le amministrazioni dovranno rendere noti anno per anno gli obiettivi da conseguire e organizzare incontri pubblici con le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni di utenti, e promuovere procedure di confronto tra le amministrazioni.

Tutta la materia della valutazione sarà coordinata da un nuovo organismo formato da esperti (massimo 5 componenti), che nel testo originario avrebbero svolto tale funzione a titolo gratuito, mentre nel testo “bipartisan” si stanziano 12 milioni di euro per il loro compenso. Potranno procedere in sede giurisdizionale contro le amministrazioni sia il singolo interessato che associazioni collettive.

Articolo 4

(Princìpi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità)

Prevede l’introduzione di strumenti per valorizzare il merito, incentivare la produttività e la qualità della prestazione lavorativa, e affida alla contrattazione il compito di stabilire le modalità attuative.

Non sarà più possibile corrispondere i compensi incentivanti a tutto il personale, ma dovranno essere stabilite previamente le percentuali di personale destinatario dei compensi, sulla base di una valutazione individuale, che diventa rilevante anche per i passaggi interni di progressione di carriera, comprese le semplici progressioni economiche.

Una parte dei posti disponibili nelle figure apicali sarà necessariamente riservata a concorsi esterni ed esclusa dai passaggi interni; a questi ultimi verrà riservata una quota massima non superiore al 50%. Un ulteriore sistema premiante, con relativi compensi economici, è previsto solo per il personale coinvolto in progetti innovativi per gli utenti, in particolare le attività di informazione al pubblico.

Articolo 5

(Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica)

Il sistema di meriti e demeriti delineato nell’articolo precedente richiede una revisione del ruolo dei dirigenti, che dovranno uniformarsi ai criteri di gestione del settore privato. Lo stesso affidamento degli incarichi dirigenziali sarà profondamente modificato, in particolare prevedendo la revoca dell’incarico per il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati.

Il dirigente sarà pienamente autonomo e responsabile nella gestione delle risorse umane, in relazione alle seguenti materie: individuare i profili professionali necessari al funzionamento degli uffici; valutazione del personale e riconoscimento dei compensi incentivanti; utilizzo dell’istituto della mobilità volontaria. Non una parola sulle competenze della contrattazione sindacale, che viene del tutto cancellata sulle materie predette.

Il dirigente diventa responsabile, con conseguente perdita del salario accessorio, della mancata vigilanza sulla produttività del personale. E’ responsabile, in caso di dolo o colpa grave, per il mancato avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti; saranno altresì definite una serie di sanzioni a carico dei dirigenti negligenti nel perseguire disciplinarmente i dipendenti.

Per l’accesso alla prima fascia dirigenziale è prevista una riserva di posti agli esterni, che abbiano conseguito un apposito periodo di formazione all’estero.

Anche per i dirigenti sarà prevista una quota limitata destinataria del salario accessorio, in base ai risultati ottenuti; la retribuzione di risultato non potrà essere inferiore al 30% di quella complessiva, mentre l’indennità di risultato non sarà corrisposta ai dirigenti che non avranno attuato i sistemi di valutazione previsti dalla legge presente.

Articolo 6

(Princìpi e criteri in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici)

Questo articolo modifica in senso peggiorativo il regime disciplinare, attraverso una semplificazione della procedura per le infrazioni di minore entità, la razionalizzazione dei tempi del procedimento, l’indipendenza del procedimento disciplinare da quello penale, sia nel suo svolgimento che nella conclusione.

Sarà definita una tipologia di infrazioni per le quali è previsto il licenziamento, comprese lo scarso rendimento, le false attestazioni di presenze e la presentazione di certificati medici falsi, fino all’ipotesi di reato ai sensi del codice penale. Saranno introdotti sistemi più rigorosi di controllo delle assenze per malattia, con relativa responsabilità del medico, che potrà essere licenziato se dipendente pubblico.

A carico del dipendente responsabile sarà previsto l’obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, nonché del danno all’immagine dell’amministrazione; il dipendente potrà essere collocato a disposizione o licenziato per danno al funzionamento degli uffici per inefficienza o incompetenza professionale.

Il mancato o negligente esercizio dell’azione disciplinare produrrà l’ipotesi di illecito disciplinare a carico dei soggetti responsabili.

Saranno ampliati i poteri dei dirigenti nell’erogazione delle sanzioni conservative, quali la multa o la sospensione dal servizio.

Articolo 7

(Norma interpretativa in materia di vicedirigenza)

L’area della vice dirigenza, prevista dal decreto 165/2001, potrà essere istituita esclusivamente nell’ambito della contrattazione collettiva del comparto di riferimento.

Articolo 8

(Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL)

Saranno attributi nuovi compiti al Cnel, in particolare: redazione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle PP.AA.; raccolta di un Archivio nazionale dei contratti del pubblico impiego, compresi i contratti decentrati e integrativi; svolgimento di una Conferenza annuale sull’attività delle PP.AA.

Articolo 9

(Corte dei Conti)

Sarà intensificata l’attività di controllo della Corte dei Conti sulla gestione delle PP.AA.; se saranno accertate irregolarità gestionali o deviazioni dagli obiettivi programmati, la Corte darà immediata comunicazione al Ministro competente, che potrà anche disporre la sospensione delle somme stanziate sui capitoli di spesa pertinenti, nonché la rimozione degli impedimenti.

Analoghi poteri di controllo saranno affidati alle sezioni regionali della Corte nei confronti delle amministrazioni regionali e degli enti locali.

Il testo completo del Disegno di legge può essere letto e scaricato sul nostro sito Scribd

http://www.scribd.com/doc/8386279/Disegno-Di-Legge-n-847

venerdì 21 novembre 2008

Trasferimenti interni: le novità del Contratto nazionale

Ci sono due novità importanti nel nuovo Contratto Nazionale in materia di trasferimenti interni agli Atenei.

Innanzitutto fra le materie oggetto di contrattazione viene aggiunta la seguente dicitura:

"criteri generali per la mobilità d'ufficio in caso di trasferimenti in sedi diverse"


Il nostro attuale Regolamento per la Mobilità Interna non è stato oggetto di contrattazione ma solo di informazione alle organizzazioni sindacali, perché approvato dal Consiglio di Amministrazione (i sindacati si sono potuti esprimere con un voto solo in quella sede). Ora questo andrà modificato e la materia andrà portata al tavolo della contrattazione.

L'art. 57 del Contratto affronta poi nel dettaglio il tema della mobilità interna con il seguente comma:

5. Premesso che per mobilità interna s’intende il trasferimento da una Sede ad altra della medesima Amministrazione, questa è preceduta da adeguata pubblicità dell’Amministrazione stessa, anche con mezzi telematici, dei posti che si rendono disponibili per cessazione, per trasferimento del personale o per organizzazione di nuovi uffici. In caso di più domande si procederà a graduatoria attraverso i seguenti criteri:
a) curriculum professionale inerente alle mansioni da svolgere;
b) disponibilità a mutare area di appartenenza rispetto al posto da occupare, previa idonea formazione;
c) situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o che il lavoratore sia unico titolare di reddito;
d) maggiore anzianità lavorativa presso l’Amministrazione;
e) particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili;
f) soggetto diversamente abile e/o presenza in famiglia di soggetti diversamente abili.
Ferma restando la prevalenza dei criteri di cui sub a) e b), la ponderazione degli altri criteri e la loro eventuale integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa.


Anche in questo caso si indica una gestione più rigorosa della mobilità interna, in una direzione che è in sintonia con le considerazione e le proposte di modifica che come RdB avevamo a suo tempo avanzato.

Il punto debole di queste norme sta nella mancata definizione del concetto di "sede", anche se esistono pareri dell'ARAN su materie simili che comprendono quantomeno tutti gli spostamenti che prevedano una sede fisica diversa. Crediamo che vada invece allargato a tutti gli spostamenti tra strutture organizzative anche se fisicamente si trovano nella stessa Sede.

martedì 18 novembre 2008

La campagna elettorale per il CdA

CdA: Le RdB candidano Franco Ferrari

Il coordinamento delle RdB ha deciso di candidare Franco Ferrari, attuale componente delle RSU, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Parma.

L'obbiettivo delle RdB è di mantenere un eletto nel Consiglio, che subentrerebbe a Vincenzo Trezza, non più ricandidabile.

La presenza nel CdA è particolarmente importante alla luce della situazione difficile che si presenterà per tutti gli Atenei nei prossimi anni. Non bisogna accettare che sia il personale tecnico-amministrativo a pagare la crisi di bilancio. E bisogna operare nel CdA, d'intesa con la delegazione presente in contrattazione, per garantire una effettiva parità di trattamento per tutti i dipendenti in materia di mobilità, riconoscimento di responsabilità, progressioni orizzontali e verticali.

venerdì 14 novembre 2008

Convocate le elezioni per il Consiglio di Amministrazione

Il Rettore ha indetto le elezioni per il rinnovo del CdA del nostro Ateneo. Riportiamo il comunicato diffuso sul sito dell'Università:

Sono state indette per mercoledì 17 dicembre 2008 le elezioni per il rinnovo
delle rappresentanze del personale nel Consiglio di Amministrazione.
Sono da
eleggere: 4 rappresentanti dei Professori di I fascia; 4 rappresentanti dei
Professori di II fascia; 4 rappresentanti dei Ricercatori; 3
rappresentanti del Personale Amministrativo e 3 rappresentanti del Personale
Tecnico.
Nello stesso giorno sono state anche indette le elezioni
per il rinnovo di una delle due componenti elettive del Senato Accademico, cioè
6 Direttori di Dipartimento in rappresentanza dei 42 Dipartimenti.
Nella
stessa giornata sono state indette le elezioni per il rinnovo dei 20
rappresentanti del Personale tecnico-Amministrativo che costituiscono il
Consiglio del Personale Tecnico Amministrativo.Il corpo elettorale è costituito
da 334 professori di I fascia, 326 professori di II fascia, 434 Ricercatori, 8
Assistenti del Ruolo ad Esaurimento, 1005 tecnici-amministrativi,
compresi 15 collaboratori linguistici.
Saranno costituiti 6 seggi,
ubicati tutti presso il Palazzo Centrale, con apertura dalle ore 8,30 alle ore
17,00, con scrutinio immediato. Le elezioni saranno valide se parteciperà al
voto almeno un terzo degli aventi diritto al voto. Gli eletti resteranno in
carica fino al 2012.
Ai link "Elezioni" e "Bollettino Ufficiale" della home
page dell'Ateneo sono pubblicati i decreti di indizione per ogni componente. Gli
aventi diritto saranno convocati al voto con lettera del Rettore, equivalente a
certificato elettorale.
Parma, 26 ottobre 2008

giovedì 13 novembre 2008

Promemoria: Pensionamenti d'ufficio

L'Amministrazione ha deciso di utilizzare la norma di legge che prevede la possibilità di imporre il pensionamento a chi abbia raggiunto i 40 anni di servizio. Abbiamo già espresso le nostre considerazione in un precedente comunicato. In questo comunicato vogliamo fornire alcune informazioni utili per i colleghi interessati.

La Legge 133
Art. 72.Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il
collocamento a riposo
(...)
11. Nel caso di compimento dell'anzianità
massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto
lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici
criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al
presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed
esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori
universitari.


Alla legge ha fatto seguito la Circolare della Funzione Pubblica n. 10 che è visibile integralmente qui. Riportiamo la parte più significativa che fa riferimento ai criteri che l'Amministrazione deve utilizzare nell'applicazione della legge:

3. Disposizioni relative alla risoluzione del contratto di lavoro per
coloro
che hanno raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni (comma
11).Criteri
per la risoluzione.La norma non stabilisce criteri o limiti per la
facoltà
di risoluzione, ponendo quali uniche condizioni il requisito del
compimento
dell’anzianità contributiva e la necessità di rispettare il termine
di
preavviso di 6 mesi.E’ comunque auspicabile che ciascuna amministrazione,
prima di procedere all’applicazione della disciplina, adotti dei criteri
generali, calibrati a seconda delle proprie esigenze, in modo da seguire una
linea di condotta coerente e da evitare comportamenti che conducano a scelte
contraddittorie. Analogamente a quanto detto a proposito dei trattenimenti
in
servizio, tali criteri si configurano quale atto di indirizzo generale e
quindi
dovrebbero essere contenuti nell’atto di programmazione dei
fabbisogni
professionali o comunque adottati dall’autorità politica. Tra
questi criteri
possono ad esempio considerarsi l’esigenza di
riorganizzazione di strutture in
relazione a progetti di innovazione
tecnologica e ammodernamento anche con
riferimento all’utilizzo di nuove
professionalità, la rideterminazione dei
fabbisogni di personale, la
razionalizzazione degli assetti organizzativi e le
eventuali situazioni di
esubero che potrebbero crearsi, pure in relazione a
specifiche
professionalità, a seguito di processi di riorganizzazione o di
razionalizzazione anche in applicazione dell’art. 74 del d.l. n. 112 del
2008.La
disposizione statuisce che rimane fermo “quanto previsto dalla
disciplina
vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici”.
Ciò significa
che la risoluzione del contratto di lavoro non incide sulla
prefissata
decorrenza legale della pensione anticipandola, ma tale
decorrenza rimane ferma,
con la conseguenza che l’amministrazione – nel caso
in cui abbia deciso di farlo
– deve esercitare la facoltà tenendo conto di
tale decorrenza evitando che,
cessato il rapporto di lavoro per effetto
della scelta datoriale, il dipendente
possa trovarsi privo del trattamento
retributivo e di quello
previdenziale.(...)La perdurante facoltà
dell’amministrazione.

Una volta che il requisito contributivo si è
maturato, la risoluzione
può essere operata durante l’intero corso del
rapporto; in sostanza, la norma
non accorda un potere che si esaurisce una
tantum al momento del compimento dei
40 anni di contributi, ma una facoltà
che può essere esercitata una volta che la
condizione legale si è
realizzata, sempre - naturalmente - nel rispetto del
termine di preavviso (e
delle disposizioni contenute nel provvedimento di
incarico dirigenziale e
nel contratto accessivo se si tratta di
dirigente).Appare peraltro opportuno
che le scelte delle amministrazioni siano
ponderate in modo tale che i
relativi effetti delineino un orizzonte di
continuità amministrativa
sufficientemente ampio, con riferimento alle esigenze
funzionali da
soddisfare. Più precisamente, in caso di mancato esercizio da
parte delle
amministrazioni della facoltà di cui al comma 11 nei confronti di un
dipendente in possesso dei prescritti requisiti, la successiva eventuale
applicazione del predetto disposto legislativo potrà essere ragionevolmente
operata al sopraggiungere di nuove e oggettive esigenze organizzative.


Il Consiglio di Amministrazione ha solo preso atto (non approvato) della decisione dell'Amministrazione di utilizzare la legge per i pensionamenti di ufficio, richiamata la quale si dichiara:

Ciò premesso, l'Amministrazione, al fine di conseguire i positivi obiettivi
della norma in relazione alle esigenze del personale universitario e
dell'Amministrazione, intende procedere ad applicare tale normativa nei casi
possibili, fatte salve particolari esigenze di servizio per le quali necessita
uno specifico e finalizzato mantenimento in servizio del personale
interessato.